Quarto appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati […] e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: info@tuttosesto.net.
Gentile Avvocato, sono uno studente della facoltà di Economia all’Università di Firenze. Colgo l’occasione di questa interessante rubrica per sottoporLe una mia curiosità, nata durante i miei studi. In merito ai vari metodi di acquisto della cittadinanza italiana che sono elencati sul libro di testo vi è quello secondo cui è cittadino italiano chi nasce sul territorio della Repubblica anche se da genitori stranieri, come sancito dalla legge 5 febbraio 1992 n.91. La normativa italiana vigente prevede effettivamente di concedere la cittadinanza italiana ai figli di stranieri nati in Italia, oppure ho mal interpretato quanto scritto nel manuale e nel testo della Legge? La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità.
“Caro lettore, la domanda che ci viene posta necessita di un approfondimento, che rischia di portarci troppo lontano. Per cercare di essere il più aderenti possibile al tuo quesito, occorre precisare che la norma di riferimento è la Legge 91/1992 integrata con la Legge 218/1995, all’interno della quale vengono previste una serie di limitazioni alla sua acquisizione.
Per rimanere su un carattere generale, possiamo dire che la cittadinanza italiana si può acquistare per IUS SANGUINIS, ovvero per nascita da madre o padre italiani, anche in caso di nascita avvenuta all’estero, in caso di MATRIMONIO con cittadino italiano (purché risieda legalmente da almeno due anni in Italia), oppure infine per BENEFICIO DI LEGGE. Quest’ultimo caso, ai fini della tua domanda appare il più interessante: infatti lo straniero diventa cittadino italiano se sussistono almeno un requisito di fatto ed un requisito di diritto tra quelli previsti dalla norma. I principali sono la nascita in Italia (o l’origine italiana, per mezzo dei genitori) e, fra gli altri, la residenza legale. Infatti, chi nasce nel nostro Paese e ci risiede da almeno due anni prima del compimento della maggiore età può dichiarare, entro un anno dal suo compimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Uno dei numerosi aspetti rilevati presenti all’interno nel testo unificato di proposte di legge in materia di cittadinanza riguardava proprio l’aspetto di “aumentare” questa finestra temporale. Il testo prevede l’estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita (ius soli) e l’introduzione di una nuova forma di acquisto della cittadinanza a seguito di un percorso scolastico (ius cultura). Numerosi i casi, anche nel nostro Studio Legale, di giovani nati in Italia e qui sempre residenti, che per mille motivi si sono “dimenticati” di avviare le pratiche per la richiesta di cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno, costrette poi ad aspettare anni. Non è questa la sede per stabilire se i nati in Italia (da genitori stranieri) e qui sempre residenti, poi non debbano essere considerati a tutti gli effetti italiani. Certo è che il Legislatore dovrebbe eliminare del tutto questo requisito, permettendo ai maggiorenni di diventare automaticamente cittadini italiani, con la semplice dimostrazione di essere nati ed aver risieduto nel nostro Paese.
Il consiglio, in caso di richieste di cittadinanza o anche di permessi di soggiorno, anche alla luce del nuovo “Decreto Flussi 2018”, è quello di rivolgersi allo sportello Immigrazione della Questura o ad uno Studio legale“.
MARCO BALDINOTTI