Ventiduesimo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati […], Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: info@tuttosesto.net.

Gentile Avvocato, la settimana scorsa ero ai giardini con il mio cane, e poco più avanti ho assistito ad una scena che mi ha messo un po’ di ansie: il cane di un signore ha aggredito un passante dandogli un morso perché si era fermato a fargli dei complimenti, ferendolo alla mano e all’avanbraccio. Ecco in un caso del genere cosa rischierei io? E cosa il mio cane?
Caro lettore, se un cane morde una persona è il padrone a rispondere del danno provocato, sia civilmente che penalmente.
La legge attribuisce al padrone ogni responsabilità per i danni causati dal proprio animale domestico e quindi ne risponde sia in ambito civile che penale ed è obbligato a risarcire tutti i danni (patrimoniali e non) provocati dal proprio cane.

Dobbiamo scendere nel dettaglio e verificare quando il padrone è responsabile; chi ha un cane infatti, o qualsiasi altro animale domestico, deve prestare molta attenzione al modo in cui lo custodisce; i Tribunali solitamente favoriscono i soggetti terzi danneggiati dall’animale piuttosto che i loro padroni; raramente infatti il giudice rileva la mancanza del nesso di causalità.

Non basta tenere un cane al guinzaglio, né affiggere il cartello “Attenti al cane” al cancello di casa; il padrone dell’animale sarà in ogni caso obbligato al risarcimento danni dal momento che la responsabilità scatta anche senza colpa o malafede.

Ci sono ovviamente alcune eccezioni ad esempio, se un estraneo entra in casa vostra o all’interno del vostro terreno senza il vostro consenso e viene aggredito dal vostro cane, che sta ovviamente difendendo la “sua casa” non sarete voi a pagarne le conseguenze. Infatti il padrone non paga dei danni provocati dall’animale se si verifica un caso fortuito, oppure se l’evento è del tutto imprevedibilee inevitabile.

Il padrone dunque fuori da questi esempi è responsabile del morso del proprio cane e risponde sia civilmenteche penalmenteper i danni da questo provocati.

Per quanto riguarda la parte penale, all’art. 672 del Codice penale possiamo leggere: “Chiunque  lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosida lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro.Alla stessa sanzione soggiace:1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone”.

La definizione di animali pericolosi è molto vaga, e il cane potrebbe rientrarci. Tutto sta all’interpretazione che se ne vuole dare.

Nel caso in cui il nostro cane mordesse o cagionasse qualunque altro danno ad una persona verrebbero applicati anche gli articoli relativi alle lesioni personali, per cui agli art. 582 e 590 del codice penale possiamo leggere: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.”

Ovviamente è importante sottolineare il concetto “per colpa”, ciò vuol dire ad esempio aver lasciato il cane libero (per legge infatti il cane va tenuto al guinzaglio, e che al giudice niente importa se noi “non conosciamo la legge” ai fini di condannarci al risarcimento del danno).

Per quanto riguarda l’ambito civile, l’articolo 2052 del Codice Civile, infatti, stabilendo la responsabilità del padrone per i danni cagionati da animali dichiara che: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Questo è un caso specifico di responsabilità oggettiva, per evitare infatti di incorrere nel pagamento per il danno cagionato dal proprio animale basta che il padrone dimostri il “caso fortuito”, ossia insussistenza del nesso causale, cioè mancanza di rapporto di “causa-effetto” tra il comportamento del padrone e la condotta del cane, o comunque dimostrare il fatto che non è possibile attribuire la colpa al padrone per il fatto illecito.

In questa ipotesi il caso fortuito si applica in casi oggettivamente imprevedibili, ad esempio mentre passeggiamo con il nostro cane siamo colti da un malore che ci rende privi di sensi ed in quel frangente il nostro cane morde il passante che magari si è avvicinato per vedere cosa stava succedendo: ovviamente in questo caso non potremmo avere nessun tipo di opportunità di evitare il danno al passante.

Passando per un momento ad analizzare le conseguenze per il vostro cane, i servizi veterinari dell’ASL vi potrebbero contattare per effettuare una visita al vostro cane, controllare documenti e vaccinazioni, e magari effettuare un test per la rabbia.

Dopo tale intervento il cane potrebbe essere inserito nel registro “cani mordaci”, e potrete avere la prescrizione obbligatoria di far indossare al vostro cane guinzaglio e museruola ogni volta che vi troviate in un luogo pubblico, ma nulla più.

Se la cosa dovesse ripetersi il cane potrebbe essere obbligato ad effettuare un percorso cosiddetto “riabilitativo” con un istruttore del comportamento.

 In ogni caso, ad esempio nel caso di custodia effettuata da una dog sitter, l’obbligo di custodia dell’animale prescinde dalla formale appartenenza dello stesso risultante dalla registrazione all’anagrafe canina o dal microchip.

La posizione di garanzia sussiste ogniqualvolta sia riscontrabile una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e la persona, come per l’appunto il dog sitting.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20102 depositata l’8 maggio 2018.

Il Giudice di Pace di Trieste condannava una dogsitter per lesioni personali colpose poiché un cane che stava portando a spasso aveva morso una donna al polpaccio. Contro la decisione la dogsitter è ricorsa in Cassazione affermando di essere innocente perché non era lei la proprietaria dell’animale.

La Cassazione ha rigettato il ricorso affermando che, in tema di lesioni colpose“la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione. La pericolosità del genere animale, ricorda la Corte, non è infatti limitata agli animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia. Inoltre, l’obbligo di custodia dell’animale prescinde dalla formale appartenenza così come risultante dalla registrazione all’anagrafe canina o dal microchip.L’obbligo sorge ogniqualvolta sia riscontrabile una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e la persona poiché l’art. 672 c.p. “collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale d i fatto, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico”.

Il mio consiglio è ovviamente quello di prestare sempre attenzione al vostro cane, se accade qualcosa non scappate dal luogo, ma identificatevi con la persona che ha subito il danno e rendetevi disponibili”.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI