Diciassettesimo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato“, curata dagli avvocati […], Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: info@tuttosesto.net.

Gentile avvocato, io e il mio compagno ci siamo separati, non eravamo sposati, e abbiamo una figlia naturale di 4 anni, riconosciuta da entrambi. Adesso il padre della bambina esige che lei prenda subito la residenza con lui, altrimenti dice di non poter richiedere gli assegni familiari, sostenendo di essere solo lui il titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, e che tale diritto è esercitabile solo a fronte del fatto che la bimba risieda con lui, non coinvolgendo in nessun caso la mia presenza. Che devo fare? È vero? E io che posso fare dato che lavoro saltuariamente ed è lui quello che ha un lavoro dipendente e quindi il titolo a farne richiesta? Non le nascondo che sono un po’ preoccupata.
“Caro lettore, tra le agevolazioni e i sussidi previsti dallo Stato di cui il cittadino lavoratore può usufruire, troviamo gli assegni familiari,una prestazione economica di tipo assistenziale che viene erogata dall’Inps in base al reddito familiare e alla composizione della famiglia. Per averne diritto, bisogna rispettare determinati quadri di riferimento.

Questa prestazione spetta non soltanto alle famiglie “tradizionali”, con coniugi e figli, ma anche alle cosiddette famiglie di fatto, in cui i genitori non sono sposati, oppure non convivono nemmeno.

In presenza di genitori non coniugati e non conviventi, però, ci sono degli ulteriori adempimenti da mettere in atto, per ottenere gli assegni.

A chi spetta?

In generale l’Anf spetta ai lavoratori:

  • dipendenti o lavoratori in particolari situazioni, per le quali spetta il pagamento diretto dell’Inps;
  • dipendenti agricoli;
  • domestici;
  • iscritti alla Gestione Separata;
  • titolari di prestazioni previdenziali.

Nelle previsioni della circolare 36/2008 dell’INPS, vennero però dati chiarimenti in ordine alla corresponsione dell’assegno per un nucleo familiare particolare con figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, e al caso in cui il genitore naturale convivente con i figli non abbia un’autonoma posizione protetta.

Infatti il diritto all’assegno per il nucleo familiare, nell’ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, prima veniva concesso esclusivamente al genitore convivente con i figli, titolare di una propria posizione tutelata  (v. circolare n. 48 del 19 febbraio 1992).

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha cercato una soluzione per fornire tutela a quei nuclei che ne risultano privi, nuclei in cui il genitore naturale convivente con i figli non eratitolare di una propria posizione, e sono state così fornite le istruzioni relative alle modalità di corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare nell’ipotesi di cui trattasi.

E’ stato riconosciuto che il diritto all’assegno per il nucleo familiare ha un  radicamento nel soggetto lavoratore dipendente a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di coniugio tra i genitori.

Ed appare in linea con l’ordinamento esistente consentire che, in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il genitore naturale convivente con la prole possa usufruire dell’assegno per il nucleo familiare in relazione al  rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente,  fermo restando che il reddito da prendere in considerazione per l’erogazione della prestazione è quello di detto genitore convivente.

Ne consegue che il genitore naturalelavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare, con le modalità previste dalle  disposizioni vigenti, e, tuttavia, la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente (nel caso che stiamo analizzando alla madre stessa).

In sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente (il padre), nel quadro relativo all’indicazione dei dati reddituali dell’apposito modello di domanda, nondovrà indicare l’ammontare e la natura  dei propri  redditi, ma dovrà allegare alla domanda stessa una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal genitore naturale convivente con i figli.

Il soggetto competente al pagamento, secondo la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti diretti), al quale è stata presentata la domanda, provvederà ad erogare la prestazione al genitore naturale convivente con i figli non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso

Quindi anche nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio, il genitore, privodi un diritto autonomo alla corresponsione dell’ANF, ma convivente con il minore nato fuori del matrimonio, può presentare domanda per l’assegno utilizzando la posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà però conto dei redditi del genitore convivente.

Il diritto all’assegno familiare resta in capo al genitore collocatario anche quando questi non sia titolare in proprio del diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ ex coniuge.

Solo uno dei coniugi può chiedere gli assegni: se viene resa una falsa dichiarazione nella compilazione della domanda all’Inps, il rischio è di incorrere in una sanzione penale ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000.

Quindi, anche se lei non è titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, l’assegno potrà essere richiesto comunque dal padre della bambina, titolare di una posizione che darà diritto alla richiesta dell’assegno, anche se lui non è convivente con la minore, e tale assegno potrà essere versato direttamente a lei che convive con la bambina, anche se non titolare di un diritto autonomo a poter richiedere la prestazione, o comunque potrà lei stessa farne richiesta, pur se privadi un diritto autonomo utilizzando la posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente”.

Avv. MARCO BALDINOTTI